CIRCOLARE N. 131            Grottaferrata, 06/02/2022

 

Alla Commissione COVID

Ai Docenti

Agli studenti e alle loro famiglie

Al personale ATA

Al DSGA

 

OGGETTO: Nuove disposizioni per gestione casi COVID scuola- DL 4/2/2022

Si rendono note a tutta la comunità scolastica e alle famiglie degli studenti le nuove  disposizioni per gestione casi COVID scuola- DL 4/2/2022 per la scuola secondaria di II grado con il seguente estratto:

"Con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19.

 

Con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione (da qui in poi situazioni racchiuse nella parola AUTORIZZATI) :

  • di  avere concluso il ciclo vaccinale primario  da meno di 120 gg
  • oppure di essere guariti da meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
  • oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 

 

l'attivita' didattica prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino  al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione  dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. 

Per tutti i tali casi si applica il regime sanitario di autosorveglianza.

 

Per gli altri alunni (non AUTORIZZATI) si applica la didattica digitale  integrata  per  la durata di cinque giorni. Si  applica, inoltre, per loro,  la quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2. 

La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.

Tale documentazione non deve essere inviata, ma deve essere fatta visionare, per l'idoneità al rientro, dal docente della prima ora. 

 

Per i casi di rientro del singolo alunno dopo positività o contatto stretto vedere di seguito.

Si ribadisce che, per ottenere la DAD, in caso di positività, di contatto stretto e per l’autorizzazione al rientro (del singolo e non della classe) la famiglia deve compilare i moduli presenti sul sito in primo piano:

 

Non è necessaria alcuna comunicazione via mail alla scuola, alla vicepresidenza o al Docente coordinatore della classe.

Sarà la Commissione COVID a prendere in consegna la domanda e a comunicarla a chi di dovere.

 

Si ricorda che a chi ha avuto un contatto stretto con un positivo, ma che rientra nelle condizioni AUTORIZZATI, non sarà attivata la DAD perché può recarsi a scuola in regime di autosorveglianza. Per questo motivo, per il contatto stretto che richiede attivazione della DaD è necessario il certificato medico che attesti che lo studente non risulti tra gli AUTORIZZATI.

 

Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37.5°.



In particolare, per la Commissione COVID:

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e' considerato il personale educativo e scolastico.

 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza puo' essere controllata  dalle  istituzioni scolastiche mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle certificazioni verdi COVID-19, che è stata aggiornata per le nuove condizioni.

 

Al seguente LINK il decreto legge di pertinenza: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo D’Anna